
Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608
Con l’ordinanza n. 9608/2026 la Cassazione chiarisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta quando la mediazione sia stata effettivamente esperita con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche se la controparte non si presenta. La mancata partecipazione del chiamato non paralizza la procedura, ma rileva soltanto sul piano sanzionatorio e probatorio. Al contempo, la Corte rafforza il requisito della partecipazione sostanziale, affermando che la presenza del solo avvocato — anche se munito di procura — non è sufficiente, poiché parte e difensore restano figure strutturalmente distinte. La decisione si segnala per l’equilibrio tra effettività dell’istituto e tutela del diritto di azione, ma apre anche un delicato fronte applicativo.
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Il punto: la mediazione non è un’arma per bloccare il processo
La questione è semplice, ma nella pratica ha generato infinite eccezioni: la mancata partecipazione del chiamato alla mediazione rende improcedibile la domanda? La Cassazione risponde in modo netto: no. Se il procedimento è stato regolarmente attivato e al primo incontro compare la parte onerata, personalmente o tramite rappresentante sostanziale, la condizione di procedibilità è soddisfatta. L’assenza della controparte non blocca il giudizio.
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Il vero criterio: esperimento effettivo, non avvio formale
Il cuore della decisione è nella distinzione tra mediazione formalmente avviata e mediazione effettivamente esperita. La Cassazione chiarisce che la condizione di procedibilità non si esaurisce nel deposito dell’istanza, ma richiede lo svolgimento del primo incontro e la comparizione della parte onerata in modo sostanziale. Non è necessario che tutte le parti partecipino, né che si sviluppi una vera trattativa: è sufficiente che il tentativo sia reale, non meramente cartolare.
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Il principio decisivo: il chiamato non è arbitro della procedibilità
Il passaggio più forte dell’ordinanza è quello in cui la Corte esclude che la mancata comparizione della parte chiamata possa determinare improcedibilità. La ragione è evidente: non si può consentire al chiamato di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Se così fosse, la mediazione diventerebbe non uno strumento di composizione, ma una leva di paralisi processuale. La Cassazione evita questa deriva e riporta l’istituto alla sua funzione.
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La mediazione è una cosa seria: serve partecipazione sostanziale
La decisione non alleggerisce affatto l’istituto. Al contrario, ribadisce con forza che la mediazione non è un adempimento burocratico. La Corte conferma che la parte deve comparire personalmente oppure tramite un rappresentante con poteri sostanziali reali. Non basta una presenza simbolica, non basta una delega generica, non basta un soggetto privo di effettiva capacità decisionale.
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Il passaggio più incisivo: l’avvocato non può essere anche parte
La Cassazione introduce un argomento ulteriore, di natura testuale e sistematica. Richiamando gli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. 28/2010 — che prevedono che le parti partecipino “con l’assistenza degli avvocati” — la Corte afferma che parte e difensore sono figure strutturalmente distinte e che tale distinzione non è superabile nemmeno con una procura. Ne deriva una conseguenza molto netta: la comparizione del solo avvocato, anche se munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, perché non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente.
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Un passaggio teoricamente coerente, ma operativamente delicato
Questo approdo è coerente sul piano sistematico: la legge distingue tra parte e difensore e la mediazione è costruita come spazio di confronto tra soggetti titolari dei diritti. Tuttavia, sul piano pratico, apre un problema serio. Per anni, nella prassi, si è ritenuto sufficiente il binomio avvocato più procura sostanziale. Questa ordinanza sembra invece affermare che non basta, perché manca comunque la parte come soggetto distinto. Il rischio è evidente: spostare nuovamente il baricentro verso questioni formali e riaprire contenziosi sulla procedibilità proprio là dove la sentenza cerca, per altri versi, di semplificare.
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Il vero equilibrio della decisione
Il pregio dell’ordinanza sta nel tentativo di evitare due errori opposti: la mediazione come formalità vuota e la mediazione come trappola processuale. La Cassazione afferma invece un principio equilibrato: la mediazione deve essere seria, ma non sabotabile. Seria, perché richiede presenza sostanziale; non sabotabile, perché l’assenza della controparte non blocca il processo.
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Implicazioni operative
Dopo questa pronuncia, alcune cautele diventano, di fatto, obbligatorie. È preferibile far partecipare la parte, oppure un delegato diverso dall’avvocato, con poteri sostanziali chiari e reali. Occorre curare con particolare attenzione la procura, il verbale e l’esatta qualificazione del soggetto presente al primo incontro. L’assenza della controparte, invece, non costituisce più una strategia utile: non produce improcedibilità, ma soltanto conseguenze negative sul piano sanzionatorio e probatorio.
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Conclusione
Cass. n. 9608/2026 è una decisione importante perché mette ordine dove serviva. Fissa tre punti chiari: la mediazione non è un formalismo; la mediazione non è un veto processuale; la mediazione è un passaggio che deve essere effettivamente esperito. Ma aggiunge anche qualcosa di più: la partecipazione deve essere realmente della parte, non soltanto del suo difensore.
Chiusa finale
La lezione è semplice, ma tutt’altro che banale: chi attiva e presidia seriamente la mediazione tutela la procedibilità; chi non partecipa non blocca nulla, ma ne sopporta le conseguenze. E, soprattutto, la mediazione non è più un passaggio che si possa gestire soltanto tra avvocati. È una pronuncia che rafforza l’istituto, ma che impone anche maggiore attenzione operativa. Perché, ancora una volta, la differenza tra procedibilità e improcedibilità non si gioca sull’atto depositato, ma su ciò che accade davvero al primo incontro.
[1] Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 2023, n. 28695, e Cass. civ., sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608, convergono nel ritenere sufficiente, ai fini della procedibilità, l’effettivo svolgimento del primo incontro e nel negare che l’assenza della parte chiamata possa paralizzare l’azione giudiziale.
[2] Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, e Cass. civ., sez. III, ord. 4 luglio 2024, n. 18485, già richiedevano una partecipazione sostanziale della parte; l’ordinanza n. 9608/2026 compie un passo ulteriore, valorizzando la formula legislativa ‘con l’assistenza degli avvocati’ per affermare la non cumulabilità tra parte e difensore.
[3] Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2025, n. 14676, impone che la procura attribuisca poteri sostanziali effettivi; la decisione in commento, tuttavia, sembra spostare l’attenzione dalla qualità della procura alla struttura soggettiva della partecipazione, con possibili ricadute applicative di segno più rigoroso.
