
Massima
Il principio ricavabile dalla sentenza n. 2407/2026 può essere sintetizzato così: nella mediazione obbligatoria, la mera convinzione della parte circa l’infondatezza della pretesa avversaria non costituisce giustificato motivo per la mancata partecipazione; il giustificato motivo deve avere natura oggettiva e concretamente impeditiva.
La parte invitata in mediazione obbligatoria può decidere di non partecipare perché ritiene manifestamente infondata la pretesa dell’altra parte? La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2407/2026, risponde negativamente: una valutazione soggettiva sulla fondatezza della domanda avversaria non costituisce un giustificato motivo di mancata partecipazione alla mediazione.
La decisione assume particolare interesse perché ribadisce una concezione sostanziale della mediazione: il primo incontro non è un passaggio che la parte può liberamente ignorare quando ritenga di avere ragione, ma uno strumento che il legislatore ha previsto proprio per consentire il confronto anche tra posizioni inizialmente molto distanti.
Mediazione obbligatoria e mancata partecipazione della banca
La controversia riguardava operazioni di investimento effettuate da una cliente retail e la responsabilità dell’intermediario per la violazione degli obblighi informativi. Prima di promuovere il giudizio, l’investitrice aveva attivato la mediazione obbligatoria, alla quale la banca aveva deciso di non aderire.
La cliente aveva chiesto, tra l’altro, anche il risarcimento di un ulteriore danno derivante dalla mancata partecipazione dell’intermediario alla mediazione. Il Tribunale di Pavia aveva distinto i due profili: aveva respinto la domanda risarcitoria, non essendo prevista dalla disciplina allora applicabile una autonoma voce di danno per la sola mancata adesione alla mediazione, ma aveva ritenuto ingiustificata l’assenza della banca e applicato la sanzione prevista dall’allora vigente art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, pari a un contributo unificato.
La banca aveva giustificato la propria scelta affermando di avere comunicato alla cliente le ragioni della mancata adesione e, soprattutto, di ritenere priva di fondamento la pretesa fatta valere in mediazione.
Il giustificato motivo nella mediazione deve essere oggettivo
È questo il passaggio più importante della sentenza. La Corte d’Appello conferma la decisione del Tribunale e afferma che la convinzione soggettiva circa l’infondatezza della pretesa avversaria non integra un giustificato motivo per non partecipare alla mediazione.
Secondo la Corte, il giustificato motivo deve essere interpretato in senso oggettivo, come un vero motivo impeditivo. Diversamente, la funzione stessa della mediazione obbligatoria verrebbe svuotata: ogni parte potrebbe sottrarsi al procedimento semplicemente dichiarando di considerare infondate le ragioni dell’altra.
Il principio trova riscontro anche nella giurisprudenza di merito, che ha escluso che la mera convinzione della fondatezza della propria posizione possa giustificare l’assenza dalla mediazione. Il punto decisivo resta sempre la presenza di un impedimento effettivo e oggettivamente apprezzabile, non di una valutazione unilaterale sul merito della controversia.
Perché avere ragione non basta per evitare la mediazione
Il ragionamento della Corte coglie un punto essenziale dell’istituto. La mediazione non presuppone che le parti riconoscano preventivamente una qualche fondatezza alla posizione avversaria. Se così fosse, il procedimento avrebbe scarsissima utilità proprio nei conflitti più difficili.
La sua funzione è, al contrario, quella di creare uno spazio nel quale le parti possano verificare se, anche partendo da valutazioni giuridiche radicalmente contrapposte, esista una soluzione diversa dalla prosecuzione del contenzioso.
Non sono normalmente sufficienti a giustificare l’assenza:
- la convinzione di avere ragione;
- la valutazione della domanda avversaria come infondata;
- la semplice dichiarazione preventiva di non essere interessati a conciliare;
- la previsione che la mediazione non avrà successo.
Ammettere il contrario significherebbe trasformare la partecipazione alla mediazione obbligatoria in una scelta rimessa unilateralmente alla parte invitata.
Mancata partecipazione alla mediazione: cosa prevede oggi l’art. 12-bis
La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Milano è soggetta alla disciplina precedente alla riforma Cartabia. Il Tribunale aveva infatti applicato l’allora vigente art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, condannando la banca al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Oggi le conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione sono più severe e sono disciplinate dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, la parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo deve essere condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice può inoltre desumere dalla mancata partecipazione argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Vi è poi un’ulteriore conseguenza: su richiesta, il giudice può condannare la parte soccombente che non abbia partecipato al primo incontro al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese processuali maturate dopo la conclusione della mediazione.
La riforma ha dunque ulteriormente rafforzato un principio già presente nella disciplina precedente: la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è processualmente neutra.
La mediazione non è una formalità preliminare al processo
La parte più significativa della decisione milanese è forse proprio quella relativa alla ratio dell’istituto. Secondo la Corte, considerare sufficiente una valutazione soggettiva di infondatezza della pretesa avversaria finirebbe per “snaturare” la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria.
Il principio ha una evidente ricaduta pratica per imprese, banche, assicurazioni, condomìni e, più in generale, per tutti i soggetti frequentemente coinvolti in procedure di mediazione. Una politica aziendale consistente nel non aderire sistematicamente alle mediazioni ritenute infondate espone infatti la parte alle conseguenze previste dalla legge.
La valutazione sull’opportunità di raggiungere o meno un accordo resta naturalmente libera. Ciò che la disciplina pretende è diverso: presentarsi al tavolo e consentire che quella valutazione venga compiuta dopo l’avvio effettivo del confronto, non sostituire anticipatamente il procedimento con un giudizio unilaterale sulla fondatezza della domanda.
Cosa cambia in pratica per chi viene invitato in mediazione
La sentenza suggerisce un criterio operativo molto semplice. Ricevuto un invito a una mediazione obbligatoria, occorre distinguere tra due situazioni.
Se esiste un vero impedimento alla partecipazione, questo dovrà essere concretamente individuato e, ove necessario, documentato. Se invece la ragione dell’assenza consiste soltanto nel fatto che la parte considera infondata la domanda, la scelta di non comparire espone alle sanzioni previste dalla disciplina della mediazione.
La partecipazione non implica, naturalmente, alcun obbligo di concludere l’accordo. Significa soltanto accettare il confronto previsto dall’ordinamento e consentire al mediatore e alle parti di verificare se esista uno spazio negoziale che la sola valutazione giuridica iniziale non consente ancora di vedere.
