Massima

La decisione consente di formulare un principio operativo chiaro: nella mediazione obbligatoria avviata per impugnare una delibera condominiale, la comunicazione tempestiva della domanda impedisce la decadenza e il termine per l’azione non può consumarsi durante la pendenza della procedura; oggi, in caso di mancato accordo, il nuovo termine decorre espressamente dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo. Il valore della sentenza sta però anche nel modo in cui arriva a questa conclusione. La mediazione viene letta non come un adempimento da sovrapporre al processo, ma come un procedimento che deve poter svolgere realmente la propria funzione prima che la parte sia costretta a rivolgersi al giudice. È proprio questa esigenza sistematica che ha guidato la giurisprudenza ne

Data sentenza: 13/06/2026
N° sentenza: 9902
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Andrea Pastori
Argomento/i: domanda di mediazione, Riforma Cartabia
Materia/e: Condominio

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per impugnare una delibera condominiale annullabile ricomincia a decorrere mentre è ancora pendente la mediazione obbligatoria oppure soltanto dopo la sua conclusione? Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9902/2026, sceglie con decisione la seconda soluzione e offre una ricostruzione particolarmente utile del periodo di incertezza creato dalla riforma Cartabia. La mediazione non può trasformarsi nel tempo durante il quale il condomino è costretto, per prudenza, a promuovere comunque la causa che proprio la mediazione dovrebbe cercare di evitare. [1]

La questione oggi è regolata espressamente dall’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010: quando la mediazione si conclude senza conciliazione, il termine di decadenza ricomincia a decorrere dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo. La pronuncia napoletana resta però importante perché affronta una procedura collocata nel periodo successivo alla riforma Cartabia e anteriore al correttivo del 2024, quando questa regola non era più formulata espressamente nel testo normativo.

Mediazione condominiale e impugnazione della delibera: il caso deciso a Napoli

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare del dicembre 2023. Il condomino aveva avviato la mediazione obbligatoria in materia condominiale e, dopo l’esito negativo della procedura, aveva introdotto il giudizio chiedendo l’annullamento della deliberazione e formulando anche ulteriori domande risarcitorie. Il Condominio eccepiva, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione, sostenendo che il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. fosse ormai decorso. [2]

Il giudizio viene poi definito dichiarando la cessazione della materia del contendere, perché una successiva assemblea aveva nuovamente deliberato sui medesimi argomenti e ratificato il contenuto della delibera contestata. Il Tribunale affronta tuttavia la questione della tempestività dell’impugnazione nell’ambito della valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese. È un limite che va tenuto presente: il principio sulla mediazione è ampiamente motivato, ma non costituisce la ragione immediata del dispositivo di annullamento o di accoglimento della domanda, che infatti non vi è stato.

I 30 giorni dell’art. 1137 c.c. e l’effetto della domanda di mediazione

Per le deliberazioni annullabili, l’art. 1137 c.c. prevede un termine di decadenza di trenta giorni, che decorre dalla deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla comunicazione della deliberazione per gli assenti. Quando la controversia è condominiale, però, l’azione è soggetta a mediazione obbligatoria e diventa quindi essenziale coordinare il termine decadenziale con gli effetti della domanda di mediazione. [3]

L’attuale art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010 stabilisce che, dal momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle parti, essa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Il dato pratico è importante: per impedire la decadenza non basta il mero deposito dell’istanza presso l’organismo; occorre che la domanda sia comunicata alla controparte nel termine utile, ferma la possibilità per la parte istante di provvedere direttamente alla comunicazione.[4]

Il vuoto creato dalla riforma Cartabia sulla decadenza

Prima della riforma Cartabia la disciplina era più completa. Il previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, oltre a prevedere l’effetto impeditivo della decadenza, disponeva espressamente che, se il tentativo falliva, la domanda giudiziale dovesse essere proposta entro un nuovo termine della stessa durata decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo. Su questa struttura normativa la Cassazione aveva già riconosciuto la decorrenza ex novo del termine dopo il fallimento della mediazione. [5]

Con la riforma Cartabia, il principio dell’effetto impeditivo è stato trasferito nell’art. 8, comma 2, ma la parte relativa alla nuova decorrenza dal deposito del verbale non è stata riprodotta. Da qui il problema: il silenzio significava che il termine ricominciava immediatamente a decorrere dalla comunicazione della domanda, anche mentre la procedura era in corso?

Una lettura puramente letterale poteva condurre proprio a questo risultato. Alcune decisioni di merito lo avevano prospettato, tanto che la stessa sentenza n. 9902/2026 richiama un precedente del Tribunale di Napoli del 2023 quale espressione dell’orientamento più rigoroso. La conseguenza pratica sarebbe stata paradossale: il condomino, dopo avere attivato la mediazione per assolvere alla condizione di procedibilità, avrebbe dovuto contemporaneamente vigilare sulla scadenza dei trenta giorni e, se necessario, iniziare il giudizio durante il tentativo conciliativo.

Perché il termine non può decorrere mentre la mediazione è ancora pendente

Il Tribunale di Napoli rifiuta questa conclusione con un argomento sistematico: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la domanda giudiziale non è procedibile fino a quando la condizione non è soddisfatta. Far decorrere nel frattempo il termine decadenziale significherebbe imporre alla parte di introdurre un giudizio che, nello stesso momento, non potrebbe ancora procedere.

La soluzione sarebbe inoltre incompatibile con la funzione deflattiva della mediazione. Se, per non perdere il diritto di impugnare la delibera, la parte fosse costretta a citare il Condominio mentre le parti stanno ancora tentando di trovare un accordo, la procedura conciliativa diventerebbe un passaggio parallelo al processo invece che un’alternativa preventiva ad esso.

Il ragionamento era già stato sviluppato dal Tribunale di Napoli n. 8059/2025: la decadenza viene impedita dalla comunicazione della domanda, ma il nuovo termine non può consumarsi durante il periodo nel quale la domanda giudiziale resta improcedibile. Anche il Tribunale di Cagliari n. 173/2026 ha adottato una lettura sistematica analoga per il periodo intermedio tra Cartabia e correttivo.[6]

Il correttivo 2024: dal deposito del verbale riparte un nuovo termine

Il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha risolto espressamente il problema introducendo nell’art. 11 d.lgs. 28/2010 il nuovo comma 4-bis. La regola oggi è netta: quando la mediazione termina senza conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo. [7]

Per l’impugnazione di una delibera condominiale annullabile ciò significa, in concreto, che una domanda di mediazione tempestivamente comunicata impedisce la decadenza e, se non si raggiunge l’accordo, riparte un nuovo termine integrale di trenta giorni dal deposito del verbale conclusivo.

“Interpretazione autentica” o chiarimento normativo? Una distinzione necessaria

La sentenza n. 9902/2026, seguendo sul punto anche Cagliari n. 173/2026, definisce l’intervento del d.lgs. 216/2024 come una forma di “interpretazione autentica” dell’art. 8, comma 2. L’espressione è funzionale al ragionamento del giudice: la nuova norma viene utilizzata come conferma della soluzione che il Tribunale ritiene già ricavabile dal sistema per il periodo precedente.

Sul piano tecnico, tuttavia, è preferibile mantenere una formulazione più prudente. Il testo del d.lgs. 216/2024 inserisce il comma 4-bis nell’art. 11, ma non qualifica espressamente la disposizione come norma di interpretazione autentica né contiene, su questo punto, una specifica previsione di retroattività. Anche nei materiali della Scuola Superiore della Magistratura l’intervento è descritto come necessario per colmare l’omissione prodotta dalla Cartabia e reintrodurre espressamente la disciplina della ripresa del termine. [8]

La forza della sentenza napoletana sta quindi soprattutto altrove: non applica retroattivamente in modo automatico una norma nuova, ma ricostruisce la medesima soluzione per via sistematica e utilizza il correttivo come conferma della coerenza di tale lettura.

Mediazione condominiale: il confronto tra Napoli e Cagliari

Il quadro recente mostra ormai una linea interpretativa abbastanza riconoscibile. Il Tribunale di Napoli n. 8059/2025 aveva già affermato che il termine non può ricominciare a decorrere mentre la mediazione obbligatoria è ancora in corso. Il Tribunale di Cagliari n. 173/2026 ha poi sostenuto espressamente che, anche nel periodo tra la riforma Cartabia e il correttivo, il termine resta ancorato alla conclusione della mediazione. La sentenza n. 9902/2026 consolida questo orientamento e, soprattutto, lo colloca all’interno della successiva scelta legislativa.

Per le controversie soggette alla disciplina oggi vigente il contrasto è, in larga misura, superato dal nuovo art. 11, comma 4-bis. La giurisprudenza del periodo transitorio conserva però interesse per le cause ancora pendenti relative a mediazioni svolte prima del 25 gennaio 2025 e, più in generale, perché chiarisce il rapporto tra funzione della mediazione e tutela effettiva del diritto di azione.

Da quale giorno si calcolano oggi i 30 giorni? Attenzione al deposito del verbale

Un profilo operativo merita particolare attenzione. La norma non fa decorrere il nuovo termine dalla data dell’ultimo incontro né dalla data in cui il verbale viene inviato all’avvocato o alla parte: il riferimento testuale è al deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo.

Per questo, in una impugnazione condominiale non è prudente limitarsi alla data riportata nel verbale o alla PEC con cui esso viene successivamente trasmesso. Occorre verificare la data effettiva del deposito presso l’organismo e calcolare da quella il nuovo termine di trenta giorni. La stessa Scuola Superiore della Magistratura ha segnalato la criticità derivante dal fatto che il deposito può costituire un dies a quo non immediatamente noto alla parte interessata. [9]

Cosa deve fare in pratica chi impugna una delibera condominiale

  • verificare immediatamente da quale giorno decorrono i trenta giorni ex art. 1137 c.c., distinguendo tra condomino presente dissenziente o astenuto e condomino assente;
  • depositare la domanda di mediazione e soprattutto assicurarsi che venga comunicata al Condominio entro il termine ancora disponibile, perché l’effetto impeditivo si produce dalla comunicazione;
  • seguire la procedura fino alla conclusione e acquisire certezza della data in cui il verbale conclusivo viene depositato presso la segreteria dell’organismo;
  • in caso di mancato accordo, proporre l’impugnazione giudiziale entro il nuovo termine integrale di trenta giorni decorrente da quel deposito.

 

(fonte: mondoadr.it)