
Massima
La pronuncia prende le mosse da una controversia condominiale sull’occupazione esclusiva di un ballatoio comune, ma contiene due passaggi che meritano attenzione soprattutto dal punto di vista della mediazione. Da un lato, il giudice esclude che la procedura debba essere estesa a soggetti che non siano litisconsorti necessari nel successivo processo; dall’altro, considera tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo sollevata soltanto in comparsa conclusionale. Il secondo profilo si inserisce in un dibattito ancora vivo sulla natura derogabile della competenza dell’organismo e sulle modalità attraverso cui la parte invitata deve manifestare il proprio dissenso.
Il Tribunale di Torre Annunziata affronta, nella stessa decisione, due questioni di notevole interesse pratico: la corrispondenza tra parti necessarie del giudizio e soggetti da coinvolgere nella mediazione e la tempestività dell’eccezione relativa alla competenza territoriale dell’organismo.
Il caso
La controversia nasce dall’installazione, su un ballatoio condominiale, di un armadio in alluminio anodizzato di notevoli dimensioni, chiuso a chiave e utilizzato in via esclusiva come deposito da uno dei condomini. Il proprietario di altre unità immobiliari dello stabile agisce per ottenere la rimozione del manufatto, il ripristino dello stato dei luoghi, una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. e il risarcimento del danno. Prima del giudizio era stata esperita la mediazione obbligatoria, conclusasi senza accordo.
Il convenuto solleva diverse eccezioni preliminari. Sostiene, fra l’altro, che la mediazione non fosse stata correttamente esperita perché non vi avevano partecipato anche la sorella, nuda proprietaria insieme a lui dell’appartamento, e la madre, usufruttuaria. Solo con la comparsa conclusionale contesta inoltre la competenza territoriale dell’organismo di mediazione scelto dall’attore. È su questi due profili che la sentenza assume un interesse che va ben oltre la vicenda condominiale concreta.
Chi deve essere convocato in mediazione? Il criterio del litisconsorzio necessario
Il primo principio affermato dal Tribunale è chiaro. Il giudice esclude che, nel caso esaminato, vi fosse un’ipotesi di litisconsorzio necessario e, proprio per questo, ritiene che l’attore non fosse tenuto a coinvolgere nella mediazione altri soggetti oltre al convenuto. La motivazione contiene una formula particolarmente efficace: tra le parti necessarie del processo e quelle del procedimento di mediazione deve sussistere un rapporto di piena corrispondenza.
L’affermazione è utile sul piano pratico perché evita di trasformare la domanda di mediazione in una convocazione indiscriminata di tutti i soggetti che possano avere un collegamento, anche soltanto mediato, con la vicenda. Il problema non è stabilire chi abbia un interesse di fatto nella controversia, ma individuare chi debba necessariamente partecipare al giudizio in ragione della struttura della domanda proposta. Se il processo può essere validamente instaurato e deciso nei confronti di un solo soggetto, la condizione di procedibilità non viene meno per il solo fatto che la mediazione non sia stata estesa ad altri titolari di diritti collegati.
Nel caso concreto, la domanda mirava alla rimozione di un manufatto materialmente installato e detenuto dal convenuto. L’istruttoria aveva inoltre confermato che l’armadio era nella sua esclusiva disponibilità e che egli ne deteneva le chiavi. Il Tribunale ritiene quindi corretta sia la legittimazione passiva del solo convenuto sia, a monte, la scelta di promuovere la mediazione nei suoi soli confronti. La sorella nuda proprietaria e la madre usufruttuaria non erano parti necessarie del processo e non diventavano tali, artificialmente, nella fase di mediazione.
Il principio va letto con una precisazione. La pronuncia non afferma che sia sempre inutile invitare soggetti ulteriori. In una prospettiva conciliativa può essere opportuno coinvolgere chi sia concretamente necessario per costruire un accordo stabile o per attribuire al verbale l’assetto negoziale desiderato. Ma questo è un tema diverso dalla procedibilità della domanda giudiziale: l’opportunità negoziale di ampliare il tavolo non coincide con l’esistenza di un obbligo processuale di convocazione.
Competenza territoriale dell’organismo: l’eccezione sollevata in conclusionale è tardiva
Il secondo passaggio è ancora più interessante. Il convenuto contesta soltanto in comparsa conclusionale che l’organismo di mediazione adito dall’attore non fosse territorialmente competente. Il Tribunale ricorda il criterio dell’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui la domanda deve essere depositata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e osserva che la norma non disciplina espressamente le conseguenze processuali della violazione del criterio territoriale.
Da questa premessa il giudice trae una soluzione interpretativa: applica in via analogica la disciplina della competenza del giudice e, qualificando come derogabile la competenza territoriale dell’organismo, conclude che l’eccezione avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente. Essendo stata proposta solo nella fase conclusionale, viene dichiarata inammissibile.
Il risultato appare condivisibile almeno sotto il profilo della tardività concreta: una contestazione formulata per la prima volta nelle conclusionali arriva quando l’intero giudizio di merito è ormai stato istruito. La motivazione, tuttavia, merita una lettura attenta. La sentenza parla di eccezione da sollevare in prima udienza; se si vuole davvero assumere come parametro analogico la disciplina dell’incompetenza processuale, l’art. 38 c.p.c. pone a carico del convenuto l’onere di eccepire l’incompetenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre il limite della prima udienza riguarda il rilievo officioso nei casi previsti dalla legge. La precisazione non cambia l’esito della controversia, perché un’eccezione proposta soltanto in conclusionale sarebbe comunque ampiamente tardiva, ma rende opportuno non trasformare la formula utilizzata dal Tribunale in una massima generale troppo rigida.
La questione è oggi ancora più significativa perché l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente la derogabilità della competenza dell’organismo su accordo delle parti. Il punto realmente problematico non è quindi se la deroga sia astrattamente possibile, ma quando possa ritenersi formato l’accordo e quale condotta sia sufficiente a escluderlo. Il silenzio della parte invitata? La partecipazione agli incontri senza contestazioni? L’accettazione del regolamento? Oppure è necessario un consenso più esplicito?
Un orientamento da leggere insieme alle decisioni più recenti
La sentenza di Torre Annunziata si colloca in un quadro giurisprudenziale non del tutto uniforme. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 34/2026, ha riconosciuto che la deroga alla competenza territoriale può risultare anche dal comportamento concludente delle parti, valorizzando la partecipazione alla mediazione senza eccezioni e l’accettazione del regolamento dell’organismo. In quella prospettiva, chi prende parte alla procedura senza contestare la sede non può successivamente invocare l’incompetenza dell’organismo per ottenere l’improcedibilità della domanda.
In senso complementare, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 824/2026, ha ritenuto invece decisiva la contestazione espressa e tempestiva della parte invitata: quando il dissenso sulla scelta territoriale viene manifestato immediatamente, non può ravvisarsi alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga. La mediazione svolta davanti a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa, in quel caso, la condizione di procedibilità.
Il dato comune che emerge da queste decisioni è soprattutto pratico: la territorialità dell’organismo non dovrebbe essere trattata come una questione da conservare per la successiva strategia processuale. Chi ritiene irregolare la sede scelta ha interesse a contestarla subito, preferibilmente già nella fase di mediazione e comunque nel primo atto difensivo utile; chi invece partecipa senza riserve si espone alla possibilità che il comportamento venga interpretato come adesione, anche implicita, alla deroga. La pronuncia di Torre Annunziata rafforza questa esigenza di tempestività, pur seguendo un percorso argomentativo in parte diverso.
Il merito condominiale: uso più intenso e appropriazione esclusiva non sono la stessa cosa
Sul merito, il Tribunale qualifica il ballatoio e il muro interessati dal manufatto come beni comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. e respinge l’eccezione di usucapione. Per acquistare per usucapione una porzione comune non basta infatti un uso più intenso protratto nel tempo né l’inerzia degli altri condomini: occorre un possesso esercitato in termini di esclusività, con modalità oggettivamente incompatibili con il concorrente potere di godimento altrui. Nel caso concreto la prova di un simile possesso ventennale non era stata raggiunta.
Accertata la natura comune del ballatoio, il giudice applica l’art. 1102 c.c. e distingue il maggior uso consentito dall’appropriazione esclusiva. L’armadio era stabilmente collocato sulla parte comune, chiuso a chiave e destinato esclusivamente al deposito di beni del convenuto: una situazione che, secondo il Tribunale, alterava la destinazione dello spazio e comprimeva il pari diritto degli altri condomini. Il manufatto viene quindi dichiarato illegittimo e il convenuto condannato alla rimozione e al ripristino.
La sentenza accoglie inoltre la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. e fissa una somma di 20 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento e per un massimo di 180 giorni. Viene invece respinta la domanda risarcitoria, perché il danno derivante dall’uso illegittimo della parte comune non viene considerato in re ipsa: occorre allegare e provare un concreto danno-conseguenza.
Indicazioni pratiche per la mediazione
La decisione offre almeno tre indicazioni operative. La prima è che, nella predisposizione dell’istanza, occorre distinguere tra soggetti utili alla trattativa e soggetti giuridicamente necessari: l’assenza dei primi può incidere sulle possibilità di accordo, mentre l’assenza dei secondi può assumere rilievo sulla corretta instaurazione della procedura. La seconda è che la contestazione della competenza territoriale dell’organismo non dovrebbe essere rinviata: una riserva immediata consente di evitare che la partecipazione venga letta come adesione alla sede scelta. La terza è speculare: per chi avvia la procedura in un luogo diverso da quello ordinariamente competente, l’esistenza di un accordo derogatorio dovrebbe essere documentata con la massima chiarezza, proprio per neutralizzare successive contestazioni.
Per gli organismi e per i mediatori il tema suggerisce una cautela ulteriore. Quando emerge una possibile questione territoriale, è opportuno che la posizione delle parti risulti in modo chiaro dagli atti della procedura, senza trasformare il mediatore in un giudice della competenza. Ciò che conta, nella prospettiva di un eventuale successivo giudizio, è poter ricostruire se vi sia stata contestazione, accettazione o un accordo sulla deroga e in quale momento tale volontà sia stata manifestata.
Conclusioni
La sentenza n. 549/2026 del Tribunale di Torre Annunziata merita attenzione soprattutto per i due passaggi dedicati alla mediazione. Il primo evita un’estensione automatica dei soggetti da convocare e collega l’obbligo di partecipazione alla struttura del litisconsorzio necessario. Il secondo esclude che l’incompetenza territoriale dell’organismo possa essere fatta valere per la prima volta alla fine del processo, quando la mediazione si è conclusa da tempo e la parte non ha tempestivamente contestato la scelta della sede.
Quest’ultimo principio va utilizzato con prudenza nella sua formulazione letterale, perché il richiamo analogico alla disciplina processuale richiede alcune precisazioni sui termini dell’eccezione. Il messaggio operativo, però, è netto: la competenza territoriale dell’organismo, proprio perché derogabile, è una questione che deve essere affrontata tempestivamente e non può essere trasformata in un’eccezione di riserva da spendere soltanto dopo lo svolgimento della procedura e del giudizio.
